La Cessione d’Azienda
L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura. Essa, infatti, può essere venduta, conferita in società, donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi.
Aspetto fondamentale affinché si rendano applicabili le disposizioni relative all’azienda è che vi sia un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa dotati di una certa capacità produttiva. Le suddette regole possono trovare applicazione anche nel caso in cui l’operazione non riguardi l’intero complesso aziendale ma solo un ramo dello stesso.
Aspetti civilistici
Per quanto detto in precedenza, nel caso in cui l’atto di disposizione riguardi effettivamente un’azienda si rendono applicabili una serie di disposizioni civilistiche volte a tutelare l’integrità della stessa. Il legislatore, infatti, mira ad evitare che a seguito della cessione d’azienda vi sia la disgregazione del complesso aziendale precedentemente trasferito. In particolare, nel caso di cessione d’azienda le disposizioni civilistiche promuovono l’integrità aziendale trasferendo automaticamente tutti i contratti ad essa collegati, salvo quelli che abbiano carattere personale. Inoltre, affinché l’acquirente possa consolidare la propria posizione sul mercato e mantenere la clientela trasferitagli è espressamente previsto il divieto di concorrenza in capo al soggetto che ha ceduto l’azienda. Infatti, il prezzo di cessione dell’azienda scaturisce anche da beni immateriali (es. clientela ed il rapporto con essa), per cui si comprende la logica del divieto di concorrenza.
Il codice civile, inoltre, prevede che i crediti si trasferiscano in modo automatico insieme all’azienda. Per quanto riguarda i debiti aziendali, invece, è necessario che vi sia il consenso da parte dei relativi creditori, affinché il venditore dell’azienda sia liberato da essi. Particolare disciplina, infine è prevista per i debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Aspetti fiscali
Ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi è fondamentale effettuare una distinzione tra i casi in cui in capo al venditore trovi applicazione l’IRPEF ed i casi in cui si applica l’IRES.
Ai fini IRPEF, infatti, è previsto che le plusvalenze, compreso il valore dell’avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende siano soggette a tassazione separata (più vantaggiosa) se l’azienda è posseduta da più di 5 anni. Tali plusvalenze sono escluse dalla tassazione separata se conseguiti da SNC e SAS. Per quest’ultime, infatti, che ricadono nel reddito d’impresa, valgono le regole ordinarie previste per le plusvalenze che prevedono l’imputazione per intero nell’esercizio in cui sono realizzate oppure, attraverso le opportune variazioni in diminuzione, in 5 esercizi.
Per le società di capitali, soggetti passivi IRES, le plusvalenze da cessione di aziende concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui è stipulato il relativo contratto oppure se l’azienda è posseduta da almeno 3 anni in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
Per quanto riguarda l’IVA la cessione d’azienda non rientra nel campo di applicazione di tale imposta. Troverà, invece, applicazione l’imposta di registro con applicazione di un’aliquota pari al 9% in caso di azienda con beni immobili, altrimenti la tassazione sarà pari al 3%.