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L’Anatocismo Bancario

L’Anatocismo Bancario

Cos’è l’Anatocismo?

L’anatocismo è rappresentato dal quel fenomeno giuridico-contabile attraverso il quale gli interessi scaduti e dovuti dal debitore vengono sommati al capitale (c.d. capitalizzazione) e dal periodo successivo produrranno a loro volta ulteriori interessi.

Nell’ordinamento italiano l’anatocismo è regolamentato dal Codice Civile all’art. 1283 che il divieto di tale fenomeno salvo tre ipotesi: (a) in presenza di una domanda giudiziale; (b) in presenza di un accordo tra le parti successivo alla scadenza degli interessi e (c) in presenza di un uso contrario in grado di derogare alla disciplina del codice civile.

Ancora oggi, l’inquadramento del fenomeno dell’anatocismo è legato all’interpretazione dell’art. 1283 c.c. ed alla individuazione delle deroghe all’articolo stesso. Per lungo tempo, successivamente all’entrata in vigore del Codice Civile del 1942, ha ammesso che gli usi bancari, che permettevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in un rapporto di conto corrente, fossero usi idonei a derogare al disposto dell’art. 1283 del Codice Civile.

Fu con la sentenza della Corte di Cassazione n. 2374 del 16/03/1999 che il dibattito sull’individuazione di quali fossero gli usi contrari, in grado di derogare a quanto indicato dall’art. 1283 c.c., ebbe una svolta epocale. Con detta sentenza il giudice di legittimità stabilì che in materia di anatocismo non hanno alcun rilievo gli usi bancari in parola e che, pertanto, la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è sostanzialmente nulla.

Le modifiche introdotte dal Legislatore del 1999 e la Delibera CICR del 09/02/2000

Il rischio che venisse instaurato un numero esponenziale di controversie contro gli istituti bancari spinse il legislatore ad intervenire in tema di anatocismo. Venne emanato il c.d. Decreto salva banche, che modificava l’art. 120 T.U.B., facendo salve le precedenti pattuizioni anatocistiche e prevedendo, per il futuro, che le modalità con cui potevano essere prodotti interessi sugli interessi venissero determinate dall’autorità amministrativa ed in particolare dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio).

Con Delibera del 09/02/2000, entrata in vigore il 22/04/2000, il CICR riconobbe di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza infrannuale nei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilità pari periodicità per gli interessi a debito e a credito tra la banca ed il correntista.

L’incostituzionalità dell’art. 25 del Decreto salva banche

Successivamente, molti tribunali promossero giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 25 del Decreto salva banche nella parte in cui stabiliva che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera del CICR fossero perfettamente valide ed efficaci.

A partire dalla sentenza n. 425 della Corte Costituzionale del 17/10/2000 si stabilì che le clausole contrattuali stipulate anteriormente all’entrata in vigore della Delibera CICR del 09/02/2000  restano, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme allora vigenti, pertanto, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 del Codice Civile.

La disciplina delle clausole anatocistiche prima e dopo l’entrata in vigore della Delibera del CICR del 09/02/2000

Con riferimento ai contratti chiusi prima della Delibera del CICR la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è nulla, senza che venga privato di efficacia l’intero contratto. La nullità di tale pattuizione conferisce pertanto il diritto di ripetere ai sensi dell’art. 2033 c.c. gli importi già pagati indebitamente a titolo di interessi. Tuttavia, l’azione di ripetizione rimane soggetta a prescrizione decennale dalla chiusura del conto corrente.

Invece, per le pattuizioni successive all’entrata in vigore della Delibera del CICR bisogna fare una distinzione a seconda che si tratti di nuovi contratti o di contratti in corso. Per l’appunto, per i nuovi contratti la Delibera stessa prevede che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto; mentre per i contratti in corso è previsto che l’adeguamento debba essere approvato per iscritto dalla clientela solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali siano peggiori di quelle precedenti.

Le modifiche in tema di anatocismo introdotte dalla Legge di Stabilità del 2014

La Legge di Stabilità del 2014 ha nuovamente modificato l’art. 120 TUB prevedendo che sia nuovamente il CICR a stabilire i criteri e modalità per la produzioni di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo: (1) la stessa periodicità nel conteggio (si badi bene non nella capitalizzazione) degli interessi creditori e debitori e (2) che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre ulteriori interessi.

Ad oggi, la relativa Delibera del CICR non è ancora stata emanata, anche se la consultazione pubblica ha già avuto inizio. Si attende l’ennesima modifica in tema di anatocismo bancario.

 

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